AURICCHIO PROVOLONE novembre 2009
http://www.youtube.com/watch?v=mudWU0deoUo
non bocciata
MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE
La campagna lede gravemente la dignità delle donne
RISPOSTA DELLO I.A.P.
siamo spiacenti di informarVi che, stante la natura non pubblicitaria di quanto segnalato, il caso rappresenta una situazione per la quale non sussistono gli elementi che determinano la nostra legittimazione ad agire.
In particolare desideriamo precisare che oggetto dell’intervento degli organi dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, il Comitato di Controllo ed il Giurì, è esclusivamente il contenuto delle comunicazioni commerciali, che devono essere realizzate nel rispetto dei principi di una veridica e corretta informazione del cittadino-consumatore e di una leale competizione fra le imprese, sulla base delle norme contenute nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. La definizione stessa di “comunicazione commerciale”, ai sensi delle norme preliminari e generali del Codice, non comprende le politiche commerciali e le tecniche di marketing in sé considerate.
Il caso è pertanto archiviato.
“ Nella vita c’è più gusto se è …picanto “
La foto col provolone intero non è più disponibile
“Donna oggetto la biondona provocante icona caricaturale e ridicola accarezza il prodotto – fallo provolone”
MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE
La donna viene rappresentata come cerebrolesa, incapace di proferire parole sensate.La sua mano unghiata che accarezza la punta del provolone ha un chiaro riferimento sessuale
RISPOSTA DELLO I.A.P
Telecomunicato pubblicitario relativo al prodotto “Provolone Auricchio”
trasmesso sulle reti Mediaset nel mese di novembre 2009
Facciamo seguito alla Sua comunicazione del 3 gennaio scorso, per informarLa che, esaminato il telecomunicato in questione, non sono stati ravvisati profili di contrasto con le norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
È certamente lecito porsi dei dubbi sul buon gusto della scelta pubblicitaria, ma non è compito del Giurì o del Comitato farsi giudici del cattivo gusto della comunicazione quando – come nel caso rilevato – non siano violati i livelli di guardia posti dal Codice a tutela dei consumatori – cittadini e della pubblicità in generale, per ragioni attinenti al contenuto dei messaggi.
Nel telecomunicato in questione, infatti, la donna si limita a magnificare il prodotto pubblicizzato, senza che vi sia alcun atteggiamento apertamente malizioso o di svilimento della dignità della persona che possa dare luogo a censure autodisciplinari. Il caso pertanto è stato archiviato.